Stalking: il reato e' configurabile anche in presenza del solo stato d'ansia

10 marzo 2017

Con la sentenza n°8362 del 21.02.2017, la Corte di Cassazione Sez. V conferma il principio per il quale, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che la condotta dello stalker sia fonte di stato d'ansia e timore per la propria incolumità e quella dei familiari della vittima, non essendo necessario anche il mutamento delle abitudini di vita, costituendo eventi entrambi previsti alternativamente dalla norma incriminatrice.

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